Armadi metallici spogliatoio mod. SPORCO / PULITO - Conformi a D. Lgs. 81/08
Armadi metallici spogliatoio versione SPORCO / PULITO
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Dal D. Lgs. 81/08
Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro
1.12 - Spogliatoi e Armadi Spogliatoio per il vestiario.
1.12.1 - Locali appositamente destinati a spogliatoi, devono essere messi a disposizione quando questi devono indissare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza, non si può loro richiedere di cambiarsi in altri locali.
1.12.2 - Gli spogliatoi devono essere distinti fra i 2 sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti, lo spogliatoio può essere unico per entrambi in sessi; In tal caso i locali adibiti a ciò, sono utilizzati dal personale dei 2 sessi, secondo turni prestabiliti e concordati nell’ambito dell’orario di lavoro.
1.12.3 - I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro, areati, illuminati, ben difesi da intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedute.
1.12.4 - Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
1.12.5 - Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose ed incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive ed infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti di lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
1.12.6 - Qualora non si applichi quanto descritto al punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti.