RSS Feed Appia Office su Youtube Appia Office su Blogspot Appia Office su Instagram
Arredamenti per Negozi ed Uffici
delle migliori Aziende italiane ed Estere
News

Armadi metallici spogliatoio mod. SPORCO / PULITO - Conformi a D. Lgs. 81/08

6 Novembre, 2017
Armadi metallici spogliatoio mod. SPORCO / PULITO - Conformi a D. Lgs. 81/08
Armadi metallici spogliatoio mod. SPORCO / PULITO - Conformi a D. Lgs. 81/08 2
Armadi metallici spogliatoio mod. SPORCO / PULITO - Conformi a D. Lgs. 81/08 3

Armadi metallici spogliatoio versione SPORCO / PULITO

http://www.appiaoffice.it/prodotti/sez-1-armadi-metallici/cat-5-armadi-spogliatoio-mod-sporco-pulito

Dal D. Lgs. 81/08

Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro

1.12 - Spogliatoi e Armadi Spogliatoio per il vestiario.

1.12.1 - Locali appositamente destinati a spogliatoi, devono essere messi a disposizione quando questi devono indissare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza, non si può loro richiedere di cambiarsi in altri locali.

1.12.2 - Gli spogliatoi devono essere distinti fra i 2 sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti, lo spogliatoio può essere unico per entrambi in sessi; In tal caso i locali adibiti a ciò, sono utilizzati dal personale dei 2 sessi, secondo turni prestabiliti e concordati nell’ambito dell’orario di lavoro.

1.12.3 - I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro, areati, illuminati, ben difesi da intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedute.

1.12.4 - Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

1.12.5 - Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose ed incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive ed infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti di lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

1.12.6 - Qualora non si applichi quanto descritto al punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti.

«« Indietro

Contattaci su Whatsapp Whatsapp
Telefonaci al numero verde Chiama